L’autorizzazione paesaggistica è sottratta alla competenza normativa regionale. Corte Costituzionale, sentenza 27 giugno 2008 n. 232.
L'attribuzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato della materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» trova fondamento nella esigenza di offrire adeguata protezione a beni giuridici di primario rilievo, come si può desumere dall'art. 9 Cost., che vale a conferire loro valore di princìpi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.
Non si esclude la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., o di quella residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., possano assumere tra i propri scopi anche indirette finalità di tutela ambientale ma non è consentito che le stesse introducano deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica.
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