La prova della messa in mora del debitore -Corte di Cassazione - Sezione seconda civile - sentenza 8 gennaio - 13 maggio 2008, n. 11872.
La prova dell’invio dell’atto scritto previsto dall’art. 1219 cod.civ., finalizzato all’intimazione o richiesta di adempimento, può essere assunta per testimoni, in grado di confermare che quell’atto sia stato effettivamente spedito dal creditore e ricevuto dal debitore, posto che non esiste un’esplicita limitazione in tal senso.
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