Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e comunicazione di avvio del procedimento. T.A.R. Veneto Sez. III, sent. 15 maggio 2008 n. 1391.

Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, emesso dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art. 5, comma I, della l. 3 agosto 2007, n. 123 nel caso in cui riscontri l’impiego di personale, non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, non sfugge all’applicazione delle norme generali di cui alla l. 241/90, tra le quali l’art. 7 della stessa legge sulla comunicazione di avvio del procedimento, stante la possibilità per l’Amministrazione procedente, in ipotesi di urgenza determinata dall’esigenza di evitare un pregiudizio alla salute e all’incolumità delle persone, di adottare comunque provvedimenti cautelari, in assenza della suddetta comunicazione, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 7.  

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