Sugli effetti dell’ordinanza cautelare di sospensione. Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 9 giugno 2008 n. 2838.
Nel caso in cui il giudice amministrativo in sede cautelare abbia sospeso gli effetti di un diniego e l'Amministrazione abbia confermato il provvedimento negativo ovvero abbia emanato un atto consequenziale adeguandosi al contenuto dell'ordinanza cautelare, non è in alcun modo configurabile l'improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere (rispettivamente, se il successivo atto sia sfavorevole o favorevole all'originario ricorrente), salvo particolari disposizioni di legge.
Sul piano sostanziale, l'adozione non spontanea dell'atto consequenziale, con cui l'Amministrazione si limita a dare esecuzione all'ordinanza di sospensione degli effetti di un diniego, non comporta la revoca del precedente provvedimento sospeso ed ha una rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo.
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