Danno da ritardo: giurisidizione del giudice ordinario. Trbunale di Bari, sezione terza civile, sentenza 15 giugno 2008
Sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario le domande aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla lesione dell’interesse legittimo alla tempestiva conclusione dell’iter provvedimentale, introdotte in data anteriore alla entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Il privato, il quale formula una istanza all’amministrazione, è titolare di un interesse differenziato e qualificato a che l’amministrazione provveda e non rimanga silente, affinché la situazione di incertezza nella quale egli versa in attesa delle determinazioni dell’ente non si protragga sine die. Ne deriva che se l’amministrazione, che legittimamente può assumere un atto, ingiustificatamente tace, perde tempo, inadempie all’obbligo di provvedere costringendo il cittadino a subire i tempi e gli eventuali costi di questa inerzia, può provocare danni che, essendo causati dalla violazione di regole disciplinanti l’azione amministrativa, sono ingiusti, e come tali risarcibili in applicazione del precetto generale del neminem laedere, allorquando ricorrano tutti gli elementi costitutivi dell’art. 2043 c.c., a prescindere dalla indagine circa la spettanza del bene della vita cui la domanda del privato era funzionalizzata.
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