Liberalizzazione dell'attività commerciale itinerante e configurabilità del silenzio assenso. T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 23 maggio 2008 n. 4979.

1. Nonostante la liberalizzazione del settore degli esercenti il commercio in forma itinerante per le attività non riguardanti generi alimentari, avvenuto a seguito dell'abolizione del relativo registro in forza dell'art. 6 del DPR n. 311/2001, non può ritenersi che la suddetta attività sia stata liberalizzata   finchè il Comune non abbia provveduto, ai sensi della normativa regionale di riferimento, alla realizzazione della procedura concorsuale pubblica prefissata per il conferimento delle licenze. Il documento programmatico della Regione Lazio n.139 del 19 febbraio 2003, adottato in esecuzione dell'art. 33 della L.R. n. 33/1999, pur prevedendo, ai fini dell'autorizzazione, il solo possesso dei requisiti di cui all'art. 43, comma 3 del D.lgs. n. 114/1998, non ha liberalizzato le suddette attività, in quanto, incidendo comunque l'esercizio delle stesse su aree pubbliche, la loro regolamentazione è ancora soggetta, in base all'art. 43, comma 3, della citata L.R. n. 33/1999, alla potestà organizzativa del Comune il quale può, pertanto, legittimamente negare il rilascio della suddetta autorizzazione.
2. Non può ritenersi formato il silenzio assenso previsto dall'art. 20 della legge n. 241/90, pur risultando l'istituto generalizzato a seguito della modifica apportata alla norma dall'art. 3, comma 6 ter, del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, nell'ipotesi in cui l'interessato abbia presentato la domanda di autorizzazione in data antecedente alla entrata in vigore di tale ultima legge, stante la disciplina intertemporale di cui all'art. 3, comma 6 sexies, del D.L. citato, il quale preclude l'applicazione della nuova normativa ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della propria legge di conversione. Continuando ad applicarsi la normativa previgente, che subordinava la formazione del silenzio assenso in caso di inerzia della pubblica amministrazione ai soli casi in cui ciò fosse previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, l'ipotesi non può ritenersi realizzata con riguardo al procedimento di autorizzazione al commercio su area pubblica, stante l'espunzione dello stesso dall'elenco previsto dal DPR n. 300/1992 ad opera dell'art. 30, comma 6, del D. lgs 114/1998.       

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