Notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima e consegna al difensore di fiducia. Le Sezioni Unite affermano la prevalenza del domicilio dichiarato o eletto. Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 15 maggio 2008, n.19602.
Le notificazioni all’imputato non detenuto, successive alla prima, devono essere eseguite mediante consegna di copia al difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, c.p.p., sempre che l’imputato non abbia dichiarato o eletto domicilio. La facoltà di dichiarare o eleggere domicilio, peraltro, può essere esercitata anche dopo la nomina del difensore di fiducia, ed ha l’effetto di impedire il ricorso alla notificazione per mezzo di consegna di copia al difensore.
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