Contratto autonomo di garanzia ed eccezioni opponibili al beneficiario: Cassazione - Sezione terza civile - sentenza 10 - 24 aprile 2008, n. 10652.

In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità ed inefficacia del contratto da cui tale rapporto deriva, con le seguenti eccezioni: -A) l'inesistenza del contratto principale; -B) la nullità di quest'ultimo per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il contratto di garanzia ad assicurare un risultato che l'ordinamento vieta; -C) l'esecuzione fraudolenta ovvero abusiva, comprendendo in quest'ultima ipotesi anche il caso di adempimento dell'obbligazione principale, se il garante ha fornito prova liquida ed incontestabile di detto adempimento".

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