Associazione di stampo mafioso. Può essere imputato ai sensi dell’art. 416 bis c.p. l’“avvicinato” alla associazione di stampo mafioso. Cassazione penale, Sezione II, sentenza 6 febbraio - 23 aprile 2008, n. 16802.
Non ha nessuna rilevanza la distinzione tra “uomo d’onore” come tale formalmente affiliato, è soggetto “avvicinato”, il tutto rientrando nell'ambito di punibilità dell'art. 416 bis c.p. sotto il profilo della sussistenza dell’affectio societatis e della stabile messa a disposizione della propria opera per i fini dell’organizzazione.
Ai fini della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, di cui all’art. 273 c.p.p., non interessa stabilire se la partecipazione si sia realizzata a pieno titolo come formale affiliazione o semplicemente nella veste di soggetto “vicino”, essendo, invece, rilevante accertare, quale che ne sia la forma, la stabile messa a disposizione della propria opera per i fini dell’organizzazione.
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