Risponde di frode doganale chi, per beneficiare di aliquote agevolate su prodotti importati da paesi extracomunitari, emette fatture inesistenti. Cassazione penale, Sezione III, sentenza 13 marzo - 6 maggio 2008, n. 17961.
La finalità del dazio doganale non è meramente fiscale e, cioè, diretta ad assicurare allo Stato un entrata tributaria di un determinato ammontare, bensì soprattutto protezionistica, sia in ambito interno al singolo Stato che a livello comunitario. L’imposizione di diritti di confine, infatti, è precipuamente diretta alla tutela della produzione nazionale e del mercato interno alla Comunità. Risponde, pertanto, di frode doganale, chi, per beneficiare di aliquote agevolate su prodotti importati da paesi extracomunitari, emette fatture inesistenti. (Detta finalità viene perseguita non solo mediante la imposizione di una dazione all’importazione fissata in misura percentuale, ma altresì mediante il contingentamento delle importazioni a dazio agevolato tra una pluralità di produttori, come nel caso in esame, disincentivando le importazioni che superano una determinata aliquota mediante dazi progressivi o maggiorati per le quote eccedenti).
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