Ancora in tema di pregiudiziale. TAR CALABRIA - Reggio Calabria, sez. I - sentenza 12 maggio 2008 n. 248.

La tutela risarcitoria può essere apprestata sia in forma specifica sia per equivalente.
Le due forme risarcitorie sono alternative, ma va preferita quella in forma specifica, perché consente al danneggiato di ottenere esattamente il bene della vita di cui è stato ingiustamente privato, così assicurando l’attuazione del principio di effettività della tutela. Il risarcimento in forma specifica, di norma, coincide con gli effetti della tutela demolitoria. Si considerino i casi in cui venga richiesto il risarcimento del danno per l’illegittima esclusione da una procedura ad evidenza pubblica o per la mancata aggiudicazione di essa. In tali ipotesi la ripetizione, parziale o totale della gara, derivante dall’annullamento dell’atto, ben si atteggia quale risarcimento in forma specifica. Per il principio di non contraddizione,quindi, non può, attraverso il riconoscimento della tutela risarcitoria in forma specifica, consentirsi una sostanziale elusione dei termini decadenziali previsti per l’impugnativa degli atti amministrativi.
Pertanto, se non viene esperita la tutela demolitoria, appare impensabile condannare l’amministrazione a risarcire in forma specifica, perché ciò si risolverebbe in una negazione del principio di inoppugnabilità dell’atto.

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