Il TAR Lazio fa chiarezza sui rapporti tra il ricorso alla Commissione per l'accesso e quello davanti al giudice amministrativo, di cui all’art. 25 L. 241/90. TAR Lazio, sezione I, 5 maggio 2008, n. 3675.
Nei procedimenti giustiziali si ha una completa devoluzione della res controversa all'autorità decidente caratteristica non ravvisabile nel "ricorso" ex art. 25 L. 241/90, il cui accoglimento comporterebbe un mero invito, rivolto all'autorità disponente, a riesaminare la propria determinazione negativa con conseguente apertura di un nuovo segmento procedimentale suscettibile di concludersi con la motivata conferma del diniego.
Trattasi, in sostanza, di una richiesta di riesame del diniego "mediata" dall'intervento della Commissione, ossia dell'organismo che il legislatore del 2005 ha individuato quale referente nazionale per la materia dell'accesso.
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