Responsabilità dell’avvocato: rimane solido l’orientamento della Suprema Corte che afferma la responsabilità dell’avvocato in caso di mancata riassunzione del procedimento. Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 15 aprile 2008, n. 9868.

Va confermata la condanna al risarcimento per responsabilità professionali dell’avvocato che non riassunse il giudizio, finendo così per danneggiare il cliente; la responsabilità contrattuale del professionista, dovuta alla sua condotta omissiva, non può essere esclusa sul rilievo che il cliente non si sia poi attivato per intraprendere una nuova azione giudiziaria oppure per riassumere tardivamente il processo interrotto. Ogni forma di colpevole corresponsabilità del cliente è da escludersi, perché evocarla con riferimento a una presunta “inerzia” di quest’ultimo significa andare oltre il dovere di correttezza che pure incombe sul creditore ex art. 1227 c.c.

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