Sulla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria nei confronti della P.A. per il danno da illegittima occupazione. Cassazione - Sezioni unite civili - sentenza 11 marzo - 8 aprile 2008, n. 9040.

1. A seguito del venir meno della c.d. pregiudiziale amministrativa, quale necessità di annullamento dell'atto restrittivo della sfera giuridica ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria per il riespandersi del diritto soggettivo, e costruito il risarcimento come diritto primario e autonomo (non meramente sanzionatorio), per il solo fatto della presenza di un illecito - di cui il provvedimento illegittimo è solo una componente -, viene indubbiamente meno quell'ostacolo all'esercizio dell'azione, che configurava un impedimento al decorso della prescrizione  (art. 2935 c.c.).

2. La svolta giurisprudenziale che ha reso possibile la riparazione del danno da attività provvedimentale illegittima, senza la preventiva impugnazione dell'atto amministrativo, non può, paradossalmente, aver pregiudicato nella sostanza, anziché migliorarla, la posizione del privato che lamenta un danno quale conseguenza di quell'atto: ne consegue che la falsa convinzione della pregiudizialità di annullamento, non impedisce di ritenere che ove sia stata proposta domanda di annullamento dell'atto amministrativo, quale (male-inteso) prodromo alla condanna al risarcimento per la lesione del diritto di proprietà, essa sia stata comunque idonea a interrompere la prescrizione dell'azione di risarcimento, e che il decorso sia rimasto sospeso per tutta la durata di quel giudizio.

3. All’applicazione del suesposto principio non osta il fatto che le domande di annullamento e risarcitoria, precedentemente alla introduzione della giurisdizione esclusiva nella materia de qua dovessero essere proposte davanti a giudici diversi: la coerenza interna del sistema, infatti, consente di superare l’impasse, nel senso che la conservazione degli effetti sostanziali della domanda proposta avanti ad una giurisdizione, che si rende possibile a seguito della riassunzione dinanzi ad altra giurisdizione (translatio iudicii), va ad incidere sull'applicazione della disciplina della prescrizione, e alla domanda giudiziale si ricollega l'effetto interruttivo anche ove sia stato erroneamente adito giudice privo di giurisdizione.

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