Condannato per violenza sessuale il dirigente che richiede giochi erotici in cambio della concessione di spazi comunali. Cassazione penale, Sez. III, sentenza 11 marzo – 9 aprile 2008, n. 14744.
Configura il reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), e non quello di molestie (art. 660 cp.), la condotta del dirigente che, in cambio della concessione di spazi comunali, richieda alla persona offesa giochi erotici, e non si limiti ad atti di generica molestia o petulanza, ma che, mediante atti comprovanti un forte impulso libidinoso, invada la sfera sessuale della vittima. (nel caso di specie la Suprema Corte conferma anche una provvisionale di 10000 euro, dal momento che, dalla condotta posta in essere dall’imputato, è derivato alla persona offesa, all’epoca disoccupata, non solo un danno patrimoniale, costituito dall’avere dovuto rinunciare alla programmata attività lavorativa, ma anche un danno morale).
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