Illegittima revoca dell’aggiudicazione di un appalto di servizi e risarcimento dei danni. Consiglio di Stato, Sez. V sentenza 14 aprile 2008 n. 1667.
Nel caso di richiesta di risarcimento del danno a seguito della revoca dell'aggiudicazione di una gara di appalto, il risarcimento va riconosciuto a titolo di responsabilità precontrattuale nei limiti dell'interesse negativo, rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipula con altri di un contratto almeno parimenti vantaggioso. In particolare, nel caso di appalto di servizi, per ciò che concerne la perdita di altre occasioni da parte dell'impresa, l'ammontare del risarcimento può essere determinato in via equitativa, riconoscendo al concorrente l'utile economico che sarebbe derivato dalla gestione del servizio messo in gara nella misura del 10% dell'ammontare dell'offerta, ma, nel caso in cui il bando preveda la facoltà per l'amministrazione di ridurre di un quinto l'importo del contratto, la determinazione dell'entità del risarcimento, va fatta calcolando il 10% dei quattro quinti dell'importo della gara.
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