Attenuante della provocazione e scelta dei figli di andare a convivere con il partner. Cassazione penale, Sezione V, sentenza 11 marzo – 15 aprile 2008, n. 15543.
La circostanza che la figlia maggiorenne decida di andare a convivere col proprio fidanzato non può integrare gli estremi del fatto ingiusto ai fini del riconoscimento dell’attenuante della provocazione di cui all’art. 62 n. 2 c.p. Tale comportamento, infatti, è ormai comunemente accettato a tutti i livelli sociali e non può ritenersi contrario a norme giuridiche o a regole, condivise dalla collettività, etiche, sociali o di costume.
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