Impianti di telefonia mobile e potestà dei Comuni di adottare misure programmatorie integrative. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 21 aprile 2008 n. 1767.

Non è preclusa in capo al Comune l’assentibilità di un intervento edilizio volto alla localizzazione nel proprio territorio di impianti per telefonia mobile,l’assenza di una disciplina specifica, volta ad individuare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui trattasi ed a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Quando non sia stata dettata la normativa regolamentare, (di cui all’ art. 8, comma 6, L. n. 36/2001), l’intervento edilizio non può che restare soggetto, sotto il profilo urbanistico, ai principi di carattere generale, che vedono tralicci ed antenne di rilevanti dimensioni, da una parte, valutabili come strutture edilizie soggette a permesso di costruire (ora ad assenso autorizzativo, assorbente rispetto a tale permesso) e dunque, non collocabili in zone di rispetto, o comunque soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, ma che dall’altra impongono di considerare tali manufatti, in quanto parte di una rete di infrastrutture, qualificate come opere di urbanizzazione primaria, nonchè in quanto impianti tecnologici e volumi tecnici, compatibili con qualsiasi destinazione di P.R.G. delle aree interessate e non soggetti in linea di massima (salvo disposizioni peculiari) ai limiti di altezza e cubatura delle costruzioni circostanti.

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