La Cassazione si pronuncia in materia di continuazione ed unicità del disegno criminoso. Cassazione penale, sez. III, sentenza 20 marzo 2008, n.12409.

L'unicità del disegno criminoso - costituente la condizione indispensabile per la configurabilità della continuazione - non può identificarsi con la generale inclinazione o tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole, o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, dovendo le singole violazioni costituire invece parte integrante di un unico programma, deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali: iniziale programmazione e deliberazione, generiche, di compiere una pluralità di reati, in vista del conseguimento di un unico fine prefissato sufficientemente specifico.
La prova dell'unicità dei disegno criminoso, riferendosi alla interiorità psichica dell'agente, può fondarsi anche su elementi presuntivi ed indiziari, ma, rispetto ad essi, il giudice è tenuto a fornire adeguata motivazione, essendo indispensabile la esplicitazione del ragionamento attraverso il quale egli sia pervenuto alla individuazione di dati ed aspetti, anche di tipo logico, che consentano di ricondurre le singole azioni criminose nell'alveo di una originaria ed unitaria ideazione complessiva iniziale.

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