La notizia di cronaca oltre che veritiera deve essere completa, se ciò è necessario per la tutela della reputazione della persona interessata. Cassazione penale, sezione V, sentenza 3 aprile 2008, n. 14062.

Ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, occorre avere riguardo alla verità della notizia quale risulta nel momento in cui viene diffusa, con la conseguenza che, nel caso in cui la notizia riguardi un fatto oggetto di denuncia risalente nel tempo - bisognevole di una verifica da parte del giudice e, quindi, suscettibile di modifiche - è necessario che il giornalista verifichi nel momento della sua pubblicazione se siano nelle more intervenute circostanze capaci di avere influito sulla verità del fatto. Ne consegue che al giornalista che diffonda notizie inerenti ad una vicenda giudiziaria, risolta a distanza di tempo dal momento della acquisizione della notizia, incombe l'obbligo di completare e quindi aggiornare la verifica di fondatezza della notizia, poiché chiunque sia coinvolto in indagini di natura penale é titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di sospetto, la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell'iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l'esito positivo delle indagini stesse.

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