Atti di discriminazione razziale e etnica. La Cassazione ne precisa nozione e limiti. Cassazione penale, Sezione III, sentenza 13 dicembre 2007 – 28 marzo 2008, n. 13234.

La discriminazione si deve fondare sulla qualità del soggetto e non sui comportamenti, essendo la discriminazione per l'altrui diversità altra cosa rispetto alla discriminazione per l'altrui criminosità, non sanzionata dalla legge; spetta al giudice, dunque, verificare l'effettiva sussistenza di un'idea discriminatoria fondata in effetti sulla diversità determinata da un'idea di superiorità razziale o di odio etnico e non da altre ragioni, eventualmente anche censurabili e tuttavia non considerate dalla legge.

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