Sulla distinzione tra diritto reale d’uso e diritto personale di utilizzazione. Cassazione – Sezione II civile – 26 febbraio 2008, n. 5034.
La differenza, dal punto di vista sostanziale e contenutistico, tra il diritto reale d'uso e il diritto personale di godimento va colta nella ampiezza ed illimitatezza del primo, conformemente al canone di tipicità dei diritti reali delineato dalla legge, rispetto alla multiforme atteggiabilità del secondo, che proprio in ragione della natura obbligatoria e non reale del rapporto giuridico prodotto, può essere diversamente regolato dalle parti nei suoi aspetti di sostanza e di contenuto. Ne consegue che il diritto d’uso, quale diritto reale, attribuisce al suo titolare il diritto di servirsi della cosa e di trarne i frutti per il soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia e non può non implicare il potere di trarre dal bene ogni utilità che esso può dare; l’ampiezza di tale potere, a parte il limite quantitativo rappresentato dai bisogni del titolare e della sua famiglia, che peraltro va riferito non all’uso della cosa ma al percepimento dei suoi frutti, se può incontrare limitazioni derivanti dalla natura e dalla destinazione economica del bene, per contro, in ragione del richiamato principio di tipicità, non può soffrire limitazioni o condizionamenti maggiori o ulteriori derivanti dal titolo.
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