Si pronuncia la Plenaria sui rapporti tra legislazione regionale e statale in tema di edilizia . Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria - sentenza 7 aprile 2008, n.2.
L’art. 12, comma 3, del testo unico per l’edilizia ha inteso, nel riprendere i contenuti sostanziali dell’articolo unico della legge n. 1902 del 1952, dettare, pur con norma apparentemente di dettaglio, una disposizione che ben può essere riguardata quale norma di principio, espressiva dell’esigenza di riordino del sistema che permea il testo unico, che, in armonia con i criteri della trasparenza, efficacia, celerità ed economicità dell’azione amministrativa e, in generale, con gli ordinari canoni di buona amministrazione e nell’ottica dei principi di semplificazione e di non aggravamento del procedimento, vale ad indurre le amministrazioni locali a definire tempestivamente l’iter procedimentale conseguente all’adozione degli strumenti urbanistici generali con il loro tempestivo invio agli organi deputati alla loro approvazione, correlando agli eventuali ritardi burocratici un regime di minor favore, volto, essenzialmente, ad evitare le strumentalizzazioni che un non sollecito esercizio dell’azione amministrativa renderebbe possibile e (con contenuti in certo modo sanzionatori delle spesso defatiganti lungaggini amministrative) a favorire una maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali, in funzione anche dell’esigenza di tutelare il valore costituzionale della proprietà e delle connesse facoltà edificatorie.
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