Culpa in omittendo del datore di lavoro, danni al lavoratore e concorso di colpa. Cassazione penale, Sezione IV, 29 gennaio – 20 marzo 2008, n. 12348.
La funzione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro è principalmente quella di evitare le conseguenze degli errori commessi dai lavoratori - per inesperienza, negligenza, eccessiva sicurezza, disattenzione etc. - per cui non appare giuridicamente configurabile un concorso di colpa del lavoratore nel caso di violazione, da parte di altre persone, di norme espressamente dirette a prevenire proprio le conseguenze di tali suoi comportamenti colposi. E ciò anche se il lavoratore abbia acconsentito a prestare la sua attività in situazione di pericolo, in considerazione dell'indisponibilità del diritto alla salute.
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