Il risveglio notturno per motivi di lavoro non giustifica il risarcimento del danno esistenziale se le circostanze non sono indicate in modo preciso e circoscritto. Corte di Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 27 marzo 2008, n. 7916.
A chi esercita funzioni direttive il compenso per il lavoro straordinario non spetta se la prestazione non si protrae oltre il limite della ragionevolezza del normale orario e non sia particolarmente gravosa e usurante; e questo ad insindacabile valutazione del giudice di merito che è incensurabile in cassazione.
Il danno esistenziale, lamentato dal lavoratore dipendente per essere stato ripetutamente svegliato nel cuore della notte, non può essere risarcito ove questi non abbia indicato seppure minimamente le circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbero verificati gli improvvisi risvegli notturni.
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