Il sindaco che favorisce l’assunzione dei propri parenti risponde di corruzione. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 18 marzo 2008, n.12131.

L'atto d'ufficio, oggetto di mercimonio, non va inteso in senso formale, comprendendo la locuzione qualsiasi comportamento che comunque violi (anche se non in contrasto con specifiche norme giuridiche o con istruzioni di servizio) i doveri di fedeltà, imparzialità, onestà che debbono osservarsi da chiunque eserciti una pubblica funzione. Pertanto si configura il delitto di corruzione nel caso in cui il sindaco e gli assessori comunali appaltino incarichi a ditte private con la promessa di assunzione in favore di parenti ed amici.

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