La Cassazione torna sui criteri per valutare la gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto e disegna la funzione della caparra confirmatoria. Cassazione – Sezione II civile – sentenza 11 marzo 2008, n. 6463.
L'indagine circa il profilo soggettivo della colpa segue ma non può mai sostituire o sovrapporsi all’accertamento del profilo oggettivo: una volta esclusa sulla base del criterio oggettivo la gravità dell'inadempimento nel caso concreto, la risoluzione non può essere pronunciata per il solo fatto che l'inesattezza della prestazione, giudicata non grave, sia riferibile, quand'anche se ne sia fornita la prova, ad un disegno intenzionale dell'obbligato. Il profilo soggettivo della colpa, infatti, può rilevare al solo fine di attenuare il giudizio di gravità dell'inadempimento (laddove ricorra una tolleranza del creditore ovvero una riparazione del debitore) ovvero di escludere lo stesso inadempimento (laddove il debito provi di non essere in colpa e che la mancata esecuzione della prestazione dipende da causa a lui non imputabile), ma non già a far ritenere grave un inadempimento che, sotto il profilo oggettivo, si è accertato come scarsamente rilevante.
Il diritto di recedere dal contratto e di trattenere la caparra ricevuta (ovvero di pretendere il doppio della caparra versata) in caso di inadempimento della controparte costituisce l'effetto proprio della clausola con cui le parti hanno convenuto, nel concludere il contratto, la dazione di una somma di denaro quale caparra confirmatoria, esprimendo per tale via la volontà di applicare al negozio la disciplina propria di tale istituto, cui va riconosciuta la funzione di una preventiva e convenzionale liquidazione del danno per inadempimento, e di derogare, nel contempo, sia pure in forma non definitiva, essendo sempre salva la facoltà per la parte non inadempiente di avvalersi del diverso rimedio della risoluzione, la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale.
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