Errore materiale per le spese non liquidate ex articolo 444, comma II, c.p.p.. Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 20 febbraio 2008, n.7945.

La omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all’art. 130 c.p.p.
In tutti i casi in cui non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione delle spese, la omissione della condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, in cui sia incorso il giudice nell’emettere sentenza di applicazione della pena concordata fra le parti, richiede, da parte del giudice, una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di precisi parametri oggettivi, di liquidazione dell'importo dovuto.

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