Sulla giurisdizione del G.A. ed in tema di translatio iudicii. Consiglio di Stato - sezione VI - Sentenza 13 marzo 2008 n. 1059.
Nelle ipotesi in cui il TAR abbia espressamente pronunciato sulla giurisdizione, la relativa statuizione può essere conosciuta dal giudice di appello solo in presenza di apposito gravame di parte; il giudice d’appello resta, invece, legittimato ad intervenire quando il giudice di primo grado ha statuito, solo in forma implicita, sulla giurisdizione attraverso l’adozione di una pronuncia di merito o di carattere processuale che non avrebbe, però, potuto essere adottata se non da un organo provvisto di potestà giurisdizionale.
La situazione giuridica del proprietario che chiede l'indennizzo ex art. 46 L. n. 2359/1865 è riconducibile ad una posizione astrattamente tutelata dall'ordinamento come diritto soggettivo nei confronti della amministrazione, e, quindi, è proponibile davanti al giudice ordinario, a prescindere da ogni questione sul suo fondamento nel merito.
Qualora il giudice amministrativo declini la propria giurisdizione affermando quella di un altro giudice, il processo può proseguire dinanzi al giudice fornito di giurisdizione e rimangono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice giurisdizionalmente incompetente.
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