Ricorribilità in Cassazione del provvedimento di archiviazione e limiti. Cassazione penale, Sez. II, sentenza 11 gennaio 2008, n. 1452.
Il provvedimento di archiviazione pronunciato dal GIP su conforme richiesta del P.M., è ricorribile per cassazione soltanto nei limiti fissati dal sesto comma dell’art. 409 c.p.p., e, cioè nei casi di nullità previsti dall’art. 127, quinto comma c.p.p. e relativi al contraddittorio e alla sua violazione.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 112 Cost. delle norme relative ai limiti di ricorso dei provvedimenti di archiviazione, in quanto il Pubblico Ministero è l’esclusivo titolare dell’azione penale mentre il provvedimento di archiviazione non produce gli effetti del giudicato, ma consente al suddetto organo di richiedere la riapertura delle indagini.
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