La sottile linea rossa tra pegno irregolare e adempimento del terzo. Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 16 gennaio – 15 febbraio 2008, n. 3794.
Qualora un fideiussore, a garanzia di altrui debiti già scaduti nei confronti di una banca, dia in pegno una somma di danaro o un libretto di deposito al portatore emesso dalla banca medesima, la possibilità di qualificare tale negozio come pegno irregolare dipende dagli accordi intercorsi tra le parti ed, in particolare, dal fatto che, in base a tali accordi (da interpretare ed eseguire secondo buona fede), sia stata concessa alla banca anche la facoltà di immediatamente disporre della somma ricevuta o di quella depositata sul libretto, e che resti escluso l'intento di estinguere subito il debito e di provocare la conseguente surrogazione del fideiussore nel diritto della banca creditrice verso il debitore principale. Solo ove invece ricorra l'ipotesi da ultimo evocata, la consegna alla banca delle somme o del libretto di deposito assume immediata funzione solutoria e perciò preclude alla banca medesima di ulteriormente pretendere l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore principale, impedendo che tale obbligazione possa continuare a produrre interessi a beneficio di detta banca.
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