III. Responsabilità penale degli amministratori societari senza deleghe per reati commessi da altri amministratori ( delegati). Cassazione penale, sez. V, sentenza 19 giugno 2007, n.23838.
La riforma della disciplina della società, portata dal d.lgsl. 6/2003, ha indubbiamente alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe. È stato rimosso il generale “obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione”, sostituendolo con l’onere di “agire informato”, atteso il potere di richiedere informazioni. Ferma, però, la obiettiva restrizione della responsabilità apportata nel contesto del codice civile e la obiettiva situazione più favorevole per gli amministratori privi di delega, resta tuttavia invocabile la disciplina di cui all’articolo 40, comma 2,c.p. nel caso in cui l’amministratore (delegante) di società, a conoscenza di reati in itinere commessi da altro amministratore (delegato) e pregiudizievoli per l’ente amministrato, non abbia fatto, pur avendone l’obbligo giuridico, quanto poteva per impedirne il compimento. Il limite operativo della disposizione penale è circoscritto alle sole incriminazioni connotate di volontarietà.
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