Filiazione naturale e attribuzione al minore del cognome del padre, in aggiunta a quello della madre. Cassazione – sezione I civile – 5 febbraio 2008 n. 2751.

Quando la filiazione naturale nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, al fine di decidere se attribuire al figlio il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, il giudice deve valutare, ai sensi dell'art. 262 c.c., l'esclusivo interesse del minore, tenendo conto del fatto che è in gioco, oltre all'appartenenza del minore ad una determinata famiglia, il suo diritto all'identità personale, maturata nell'ambiente in cui egli è vissuto fino a quel momento, ossia il diritto del minore ad essere sè stesso nel trascorrere del tempo e delle vicende attinenti alla sua condizione personale, e prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome. Ne deriva che legittimamente viene disposta l'attribuzione al minore, in aggiunta al cognome della madre, di quello del padre, allorché il giudice del merito, da un lato, escluda la configurabilità di un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome (stante l'assenza di una cattiva reputazione del padre e l'esistenza, anche in fatto, di una relazione interpersonale tra padre e figlio), e, dall'altro lato, consideri che, non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale, il minore, tuttora bambino, non abbia ancora acquisito con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità, in ipotesi suscettibile di sconsigliare l'aggiunta del patronimico.

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