Tutela del coniuge più debole: no all’assegnazione della casa familiare come adempimento in natura dell’obbligo di mantenimento – Cassazione – Sezione I civile – sentenza 18 febbraio 2008, n. 3934.

Sia previgente art. 155 c.c., -  in vigore prima della legge 8 febbraio 2006, n. 54-  sia il vigente art. 155 quater cod. civ., in tema di separazione, sia ancora l'art. 6 della legge 898/70, subordinano l’adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c. che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.

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