Sulla responsabilità della pubblica amministrazione.TAR Piemonte, Sez. I - sentenza 26 febbraio 2008 n. 303.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda risarcitoria conseguente all’annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo, non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento medesimo da parte del giudice amministrativo all’uopo adito ma deve sussistere – e conseguentemente essere valutato – l’elemento psicologico soggettivo corrispondente almeno alla colpa della p.a., atteso che la responsabilità patrimoniale della p.a. conseguente al detto annullamento deve essere inserita nel sistema delineato dall’art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale.
L’imputazione alla p.a. non è mera e automatica conseguenza del dato oggettivo corrispondente all’illegittimità del provvedimento amministrativo ma richiede anche l’accertamento in concreto del requisito almeno della colpa, da ravvisarsi nella adozione dell’annullato provvedimento in evidente violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, quali regole che si pongono come limite "esterno" alla discrezionalità amministrativa.

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