Gli articoli 600 ter e 600 quater c.p. in tema di pedopornografia: natura delle singole fattispecie e soluzione del rapporto tra le stesse mediante la clausola di riserva ex art.600 quater c.p.. Cassazione penale, Sez. III, sentenza 14 gennaio 2008, n. 1814.

Il delitto ex art.600 ter c.p. è configurabile indipendentemente dalla sussistenza di un fine lucrativo in capo allo sfruttatore del minore o di una organizzazione di tipo imprenditoriale. Per il perfezionamento della fattispecie in oggetto, d’altra parte, è necessario che la condotta dell’agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto.
Con il reato ex art.600 quater il Legislatore ha inteso punire la detenzione del materiale pornografico che costituisce l’ultimo anello di una catena di variegate condotte antigiuridiche, di lesività decrescente, iniziate con la produzione dello stesso e proseguita con la sua commercializzazione, cessione, diffusione ecc. E’ da escludere la configurabilità dell’art.600 quater in capo a chi ha prodotto il materiale, costituendo, la detenzione, post factum non punibile..
Il rapporto tra le due figure delittuose in esame è risolto dalla clausola di riserva che costituisce incipit dell’art.600 quater c.p.: il conflitto apparente di norme è superato in favore dell’applicazione della più grave (art.600 ter c.p.).

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