Sul bilanciamento di interessi tra accesso e privacy. Consiglio di Stato, Sez. VI - sentenza 20 febbraio 2008 n. 590.

I principi posti in tema di interesse ad agire per l’accesso devono intendersi non come legittimazione ad esperire la relativa azione, fondata sulla sussistenza di una situazione giuridicamente tutela e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso, bensì come utilità del documento alla concreta protezione di tale situazione.
Per quanto attiene il giudizio di prevalenza ( o meno ) tra privacy ed accesso, all’esito di un lungo percorso giurisprudenziale e normativo, il legislatore ha codificato la prevalenza del diritto di accesso nell’art. 24, comma 7 legge 241/90, salvo i limiti indicati dalla stessa disposizione in ipotesi di dati sensibili. Detta prevalenza è ribadita nello specifico settore degli appalti dall’art. 13, comma 6 Dlgs. 163/06.

 

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