Ripartizione delle responsabilità nell’ambito della azienda per il delitto di lesioni colpose gravi in danno di un dipendente per violazione della normativa antinfortunistica. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 8 febbraio 2008, n. 6277.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione risponde del verificarsi di un infortunio qualora questo sia riconducibile alla omessa segnalazione al datore di lavoro di una determinata fonte di pericolo. La designazione di un soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione, tuttavia, non esime il datore di lavoro ed il direttore addetto alla sicurezza del lavoro dalle responsabilità riconducibili al primo, quale garante in via primaria dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, e al secondo quale destinatario iure proprio delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, indipendentemente dal conferimento di una delega ad hoc.

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