Sulla possibilità per il G.A. di modificare le sanzioni pecuniarie disposte dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 21 febbraio 2008 n. 636.

Deve ritenersi applicabile ai giudizi in materia antitrust l’art. 23, comma 11, della legge n. 689/1981, che prevede il potere del giudice di annullare in tutto o in parte (l’ordinanza) o di modificarla anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta, con conseguente giurisdizione di merito sulle sanzioni pecuniarie irrogate dall’Autorità (con possibilità quindi di modificarle in sede giurisdizionale).

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