Il trasferimento di risorse infragruppo integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Cassazione penale, Sez. V, sentenza 15 febbraio 2008, n. 7326.

Il trasferimento di risorse infragruppo, ovvero tra società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, specialmente quando venga effettuato a vantaggio di una società già in difficoltà economiche, non è consentito e deve essere qualificato come vera e propria distrazione ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 216 della legge fallimentare.

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