La Cassazione, in linea con le statuizioni della Corte di Giustizia UE, ribadisce l’euroincompatibilità in materia di scommesse sportive. Cassazione penale, Sez. III, sentenza 10 gennaio 2008, n. 787.
Gli artt. 43 e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impone una sanzione penale a soggetti per avere esercitato un'attività di scommesse in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia richieste dalla normativa nazionale, se i predetti non hanno potuto ottenere le suddette autorizzazioni a causa del rifiuto di uno Stato membro espresso in violazione del diritto comunitario. Per questi motivi l'attuale regime della gestione delle scommesse, penalizzando ingiustificatamente gli allibratori stranieri in regola con la disciplina concessoria e autorizzatoria del proprio paese, non può esser applicato dal giudice italiano con le inevitabili conseguenze sul piano sanzionatorio limitatamente alla previsione di ingiustificati limiti alla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.
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