Gli interessi compensativi come danno da lucro cessante nei debiti di valore – Cassazione, Sezione III civile – sentenza 12 febbraio 2008, n. 3268

Quando il debito è di valore e la liquidazione del danno avvenga per equivalente mediante riconoscimento della rivalutazione monetaria della relativa somma di danaro, ove il debitore dimostri la sussistenza di una perdita da lucro cessante per non avere conseguito la disponibilità della somma di danaro non rivalutata fino al momento della verificazione del danno ed averla potuta impiegare redditiziamente in modo tale che avrebbe assicurato un guadagno superiore a quanto sia stato liquidato a titolo di rivalutazione monetaria, il giudice deve riconoscere il danno corrispondente a tale lucro cessante e può farlo liquidandolo in via equitativa nei cd. interessi compensativi, e ciò indipendentemente da una costituzione in mora, ancorché il debito di valore non sia da fatto illecito e, quindi, per i relativi effetti la costituzione in mora sia necessaria e senza che sia necessario una condotta del debitore di mancata collaborazione per l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria.

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