Sul rispetto dell’ordine di priorità sancito dall’art. 130, comma 2 Dlgs 163/06 per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori. TAR Campania - Salerno, Sez. I - sentenza 14 febbraio 2008 n. 201.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 130, comma 2, lett. b) del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 - che prevede la possibilità di affidare la direzione dei lavori al progettista incaricato ai sensi dell’articolo 90, comma 6, dello stesso D.L.vo  è irrilevante che l’incarico di progettazione sia stato affidato da una diversa Amministrazione, sia perché la disposizione citata non esige l’identità dell’Amministrazione che ha proceduto all’affidamento dell’incarico di progettazione e di quella che deve affidare l’incarico di direzione dei lavori, sia perché la contraria interpretazione è smentita dalla ratio della norma de qua, individuabile nel perseguimento di finalità di economia procedimentale, efficienza (dovendo presumersi che l’attività di direzione dei lavori sia più efficacemente svolta dal soggetto che ha provveduto alla progettazione dei lavori da dirigere) e celerità (non occorrendo espletare alcuna specifica procedura di evidenza pubblica ai fini dell’affidamento, al soggetto già incaricato della progettazione, dell’incarico di direzione dei lavori).

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