Condizioni per la concessione della riabilitazione: estinzione della pena pecuniaria e requisito della buona condotta. Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza n. 1 del 29 gennaio 2008.
La mancata estinzione della pena pecuniaria inflitta con la sentenza di condanna impedisce la decorrenza del termine previsto per la riabilitazione e rende conseguentemente inammissibile la relativa richiesta. Condanne per fatti successivi alla sentenza costituente l’oggetto della domanda di riabilitazione rendono non configurabile il requisito della buona condotta, allorché tali fatti siano della stessa indole di quelli precedenti.
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