Occultamento e distruzione di documenti contabili e tutela della trasparenza fiscale. Cassazione penale, Sez. III, sentenza 21 gennaio 2008, n. 3057.

Il reato di occultamento e distruzione di documenti contabili, introdotto dalla riforma del 2000, è escluso solo quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore interessato. Mancando, in tal caso, la necessaria offensività della condotta.

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