Sul valore delle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore in caso di sinistro stradale. Cassazione – Sezione III civile – 25 gennaio 2008, n. 1680.

Nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore. Deve escludersi, pertanto, che le dichiarazioni confessorie rese dal solo responsabile del danno possano essere diversamente apprezzate, sì da condurre ad una valutazione differenziata delle responsabilità, con la condanna del confitente e l'assoluzione dell'assicuratore. Le suddette dichiarazioni confessorie debbono essere liberamente apprezzate dal giudice in relazione alla posizione di tutte le parti, ivi incluso colui che ha reso le dichiarazioni confessorie, in applicazione del disposto di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., in tema di confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti.

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