Proselitismo a mezzo internet. Il Tribunale di Rovereto si pronuncia sul rapporto tra il reato di induzione o di proselitismo all'uso di stupefacenti e la tutela della libertà di pensiero. Tribunale di Rovereto, sentenza 29 novembre 2007, n. 300.
Assumono penale rilevanza tutte quelle manifestazioni (verbali, scritte, comportamentali) che appaiono oggettivamente dirette a fornire consigli o indicazioni sull'uso o a convincere altri o ancora a far sì che il destinatario della comunicazione sia portato ad accettare come valore positivo ed a praticare l'utilizzo di stupefacenti; una lettura più ampia si risolverebbe nel ritenere illecita in radice qualsiasi manifestazione di pensiero circa la non dannosità (o la limitata dannosità) dell'uso, anche come mera affermazione di principio, e finirebbe con il confliggere irrimediabilmente con il canone dettato dall'art. 21 della Costituzione. Pertanto, la semplice attività di carattere informativo, in materia di stupefacenti, realizzata su internet non può ritenersi reato.
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