Sulla legittimazione di ciascuna delle imprese che faranno parte della r.t.i. ad impugnare gli atti di gara, sul principio della segretezza delle offerte e sul risarcimento in forma specifica. Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 12 febbraio 2008 n. 490.
Quando alla gara partecipa un'associazione temporanea (anche costituenda), i componenti di questa possono spendere autonomamente la legittimazione acquisita con la partecipazione perché una tale impostazione, mentre non incide sul mandato irrevocabile all'impresa capogruppo, accresce le possibilità di tutela giurisdizionale e risulta maggiormente aderente alla fisionomia dell'associazione temporanea costituenda, la quale appunto non dissolve in una distinta ed autonoma persona giuridica la soggettività dei suoi componenti.
Il principio della segretezza delle offerte è un principio cardine delle pubbliche gare, la cui osservanza non può essere verificata su un piano materiale e deve anzi essere garantita anche da menomazioni soltanto potenziali. Ciò che conta, in altri termini, è l'oggettiva impossibilità di conoscere le offerte e questa certamente non è più assicurata quando le offerte, private dei sigilli, risultano anche solo teoricamente consultabili dai membri della commissione.
L'annullamento dell'aggiudicazione in sede giurisdizionale, allorché questa intervenga dopo la stipula del contratto di appalto, comporta che quest'ultimo diviene inefficace; la categoria dell'inefficacia successiva ricorre allorché il negozio pienamente efficace al momento della sua nascita diviene inefficace per il sopravvenire di una ragione nuova di inefficacia, quest'ultima da intendersi come inidoneità funzionale in cui venga a trovarsi il programma negoziale per l'incidenza ab externo di interessi giuridici di rango poziore incompatibili con l'interesse negoziale, nel qual caso l'ordinamento è chiamato a risolvere un problema di contrasto con situazioni effettuali: non viene in rilievo l'atto sotto il profilo genetico (validità o invalidità), bensì la sua efficacia.
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