Falsa denuncia di smarrimento dell’assegno e reato di calunnia. È perseguibile penalmente il denunciante. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 24 gennaio 2008, n. 3922.

La falsa denuncia di smarrimento di un assegno costituisce ipotesi di rappresentazione di un valido espediente per bloccare la circolazione del titolo e/o del suo pagamento ed il denunciante non può che essere consapevole di simulare una circostanza idonea a far sì che il soggetto, al quale ha trasmesso l'assegno e che in buona fede lo girerà o lo presenterà all’incasso, potrà essere perseguibile d'ufficio per furto aggravato o per ricettazione.

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