Ordine di demolizione e giudice dell’esecuzione. Cassazione penale, Sez. III, sentenza 30 gennaio 2008, n. 4751.
L'ordine di demolizione del fabbricato abusivamente costruito, già previsto dal comma nono dell'articolo 7 della legge n. 47 del 1985 ed ora dal comma nove dell'articolo 31 del testo unico sull'edilizia approvato con D.P.R. n. 380 del 2000, può essere pronunciato solo dal giudice della cognizione con la sentenza di condanna alla quale è parificata quella pronunciata a norma dell'articolo 444 c.p.p.. Ove siffatta pronuncia venga omessa, all'omissione non si può porre rimedio né con la procedura degli errori materiali, di cui all'articolo 130 c.p.p., perché non si tratta di errore materiale, né da parte del giudice dell'esecuzione, non rientrando tale competenza tra quelle attribuite al giudice dell'esecuzione dall'articolo 676 c.p.p. L'unico rimedio esperibile è costituito dall'impugnazione del pubblico ministero.
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